L’Inps attraverso una nuova circolare ha dato ulteriori chiarimenti in merito ad una particolare tipologia di pensione. Tutto quel che c’è da sapere a riguardo
Le indicazioni fanno seguito alle richieste di chiarimento pervenute da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne la “regolarizzazione” di specifiche pensioni.
Le notizie sulle pensioni sono sempre di estremo interesse per gli italiani. Naturalmente l’auspicio è di avere delle buone nuove ma non sempre le cose vanno così. La circolare dell’Inps numero 110 del 7 ottobre ne è l’emblema.
Si tratta di un documento volto a dare chiarimenti in merito alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sia per quanto riguarda le uscite anticipate, sia per quelle di vecchiaia.
Queste indicazioni fanno seguito alle richieste di chiarimento arrivate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per quanto riguarda la decorrenza da attribuire a queste pensioni in caso di regolarizzazione successiva alla domanda di pensione.
In base a quanto stabilito dal legislatore, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, a patto che risultino perfezionati i relativi requisiti.
Al contempo è possibile perfezionare i requisiti per il diritto alla pensione anche successivamente all’invio della domande, tra cui quelli contributivi. Può essere perfezionato a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva.
Dunque una volta scoperto il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva si potrà procedere alla liquidazione del trattamento pensionistico. Il tutto avverrà a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione.
Qualora non venga effettuato questo procedimento è non avvenga nessun tipo di regolarizzazione il contribuente non avrà diritto a percepire l’assegno pensionistico. In ogni caso ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è necessaria la cessione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta per quanto riguarda i lavoratori autonomi e parasubordinati.
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