Contributi figurativi per maternità: e se il rapporto di lavoro non c’è?

Cosa prevede l’ordinamento giuridico italiano in merito ai contributi figurativi per maternità al di fuori dal rapporto di lavoro?

Per alcuni periodi di lavoro non è previsto il versamento della contribuzione obbligatoria, bensì di una contribuzione figurativa della quale si fa carico lo Stato. I contributi figurativi vengono versati direttamente dall’INPS. In alcuni casi, il versamento avviene d’ufficio, ovvero in automatico senza che il soggetto interessato presenti alcuna richiesta. Mentre, in altri casi è necessario che il lavoratore presenti una specifica richiesta all’Istituto previdenziale.

Contributi figurativi per maternità
Eco di Milano

Durante i periodi di maternità, l’ordinamento giuridico italiano prevede il versamento di contribuzione figurativa facoltativa. Ciò vuol dire che è compito della lavoratrice presentare richiesta all’INPS. Mentre per le madri iscritte alle Gestioni pensionistiche dipendenti pubblici, l’accredito avviene d’ufficio.

In ogni caso, la disciplina prevede la possibilità anche per le madri che durante il periodo di maternità non erano all’interno di un rapporto di lavoro, di richiedere la contribuzione figurativa purché abbiano effettuato il versamento di almeno cinque anni di contributi effettivi.

Contributi figurativi per maternità: fiacciamo chiarezza

Il congedo di maternità prevede la copertura assicurativa tramite versamento di contributi figurativi da parte dell’INPS. Per questa tipologia di contribuzione è necessario che il lavoratore presenti un’apposita richiesta all’istituto previdenziale.

Ad ogni modo, l’accredito della contribuzione figurativa per maternità spetta alle madri lavoratrici dipendenti iscritte alle Gestioni pensionistiche dei dipendenti pubblici. Tuttavia, quest’opportunità spetta anche ai soggetti scritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutiva ed esclusiva dell’assicurazione Generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per queste categorie di lavoratrici è previsto il versamento di periodi di contribuzione figurativa che corrispondono al congedo di maternità avvenuto fuori dal rapporto di lavoro.

Sia per le lavoratrici del settore pubblico che per le lavoratrici del settore privato affinché avvenga il versamento della contribuzione figurativa facoltativa, per coprire i periodi di congedo di maternità avvenuti fuori dal rapporto di lavoro, è necessario che la lavoratrice abbia effettuato almeno cinque anni di versamenti contributivi obbligatori. Per raggiungere tali requisito vengono presi in considerazione tutte le tipologie di contributi che derivano da attività lavorativa subordinata.

Tuttavia, il requisito in questione non può essere perfezionato usando la contribuzione accreditata in corrispondenza di periodi di lavoro subordinato, con periodi di contribuzione versata nelle gestioni ART/COM e CD/CM, per attività autonoma.

Per le lavoratrici del settore pubblico è necessario che la domanda di accredito dei contributi figurativi avvenga in costanza di rapporto di lavoro o durante il servizio.

Come presentare la domanda di accredito

Per presentare la domanda di accredito dei contributi figurativi per congedo di maternità è necessario presentare un’apposita domanda. Di fatto, l’accredito non avviene d’ufficio e, dunque, non è automatico. È, dunque, necessario che il soggetto interessato presenti richiesta accedendo al portale dell’INPS tramite le proprie credenziali digitali e usufruendo del servizio dedicato. Quest’opportunità è disponibile dal 4 aprile 2013.

In ogni caso, oltre alla procedura telematica è possibile seguire anche altre strade come il Contact Center o affidarsi agli enti di patronato o agli intermediari dell’Istituto.

Mediamente i tempi di lavorazione previsti per l’emanazione dei provvedimenti sono di circa 30 giorni ma, in alcuni casi, la legge può fissare termini diversi.

Per i lavoratori del settore pubblico non è necessario presentare domanda per il riconoscimento dei contributi figurativi durante il periodo di maternità o paternità facoltativa. In questo caso, infatti, la normativa prevede il riconoscimento d’ufficio, ovvero in automatico di tali contributi. Tuttavia, durante questo periodo, la retribuzione è ridotta al 30% dopo il primo mese e, dunque, anche i periodi sono coperti da una retribuzione inferiore.

Come funziona il congedo di maternità

Il congedo di maternità è uno di diritto riconosciuto alla lavoratrice che può assentarsi dal lavoro per accudire la prole per un periodo complessivo di cinque mesi.

Il congedo è obbligatorio di maternità è coperto da contribuzione figurativa ciò vuol dire che per i contributi versati in favore della lavoratrice l’onere ricade sull’INPS. Il compito della lavoratrice chiedere il riscatto di tale periodo di contribuzione presentando un’apposita richiesta all’istituto previdenziale.

Come abbiamo visto, è possibile riscattare il periodo di maternità anche se questo non coincide con un periodo in cui sussisteva un rapporto di lavoro. Tuttavia, la lavoratrice che intende beneficiare di quest’opportunità deve avere effettuato almeno cinque anni di versamenti contributivi effettivi. Lo stesso discorso vale anche per i congedi di paternità e per i periodi di congedo parentale, che possono essere utilizzati durante il rapporto di lavoro fino al sesto anno di vita del bambino.

Il versamento di contributi figurativi è previsto anche per i congedi per malattia del bambino. Dunque, i genitori che si assentano dal lavoro per assistere il figlio malato, fino al terzo anno di vita del bambino, hanno diritto ad una contribuzione figurativa piena. Mentre dal terzo anno all’ottavo anno di vita del bambino la copertura contributiva prevede un importo limitato.

I periodi di malattia del bambino verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro possono essere riscattati, dietro il versamento di una somma di denaro da parte del lavoratore. In questo caso, però, è necessario che i tali periodi vengano documentati attraverso certificazioni. Inoltre, è necessario che il lavoratore abbia effettuato il versamento di almeno cinque anni di contributi effettivi. La normativa che disciplina i contributi figurativi in questione riguarda anche i casi di adozione e affidamento.

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