Ci sono novità INPS in merito all’anticipo del trattamento fine rapporto, per dipendenti privati e pubblici.
Il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio è la buonuscita che spetta ai dipendenti del settore privato e del settore pubblico, al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Tuttavia, i dipendenti hanno la possibilità di chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto in presenza di determinate condizioni.
C’è un importante novità, che interessa i lavoratori del settore pubblico per i quali viene applicata una speciale normativa, che può incidere sulla scelta di aderire o meno al Fondo pensione di categoria.
Il lavoratore dipendente privato ha la possibilità di chiedere un anticipo del trattamento di fine rapporto, al proprio datore di lavoro.
Ci stiamo riferendo alla cosiddetta liquidazione, a cui hanno diritto solo i lavoratori subordinati, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Ad esempio, non possono accedere al TFR gli apprendisti o i tirocinanti, che formalmente non percepiscono un salario. Lo stesso discorso vale anche per i collaboratori.
Mentre i lavoratori dipendenti hanno la possibilità di ottenere il trattamento di fine rapporto al momento della cessazione del rapporto di lavoro oppure come anticipo in presenza di determinate condizioni.
Di fatto, la legge riconosce al lavoratore la possibilità di chiedere un anticipo sul Tfr, al proprio datore di lavoro. La disciplina prevede che il lavoratore possa accedere ad un importo non superiore a 70% del TFR maturato, fino al momento della richiesta.
È inoltre necessario che il lavoratore sia in possesso di determinati requisiti. Infatti, i lavoratori del settore privato possono chiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto dopo aver maturato un’anzianità di servizio di almeno otto anni presso la stessa azienda.
Per poter presentare la richiesta di anticipo TFR occorre che vi sia una giusta motivazione. A tale proposito, la legge individua una serie di ipotesi che rendono giustificata la richiesta di anticipo Tfr.
Infatti, il lavoratore ha quest’opportunità quando ha bisogno di liquidità per:
Ad ogni modo, la normativa che disciplina l’anticipo del TFR prevede che il lavoratore:
Inoltre, il datore di lavoro ha la possibilità di accettare di corrispondere l’anticipo del TFR al 10% degli aventi diritto e al 4% del numero totale dei dipendenti.
Infine, la legge stabilisce che il lavoratore subordinato può chiedere l’anticipo del TFR una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
Se per i lavori dipendenti del settore privato si parla di trattamento di fine rapporto, per quelli del settore pubblico si fa riferimento al trattamento di fine servizio.
La possibilità di chiedere l’anticipo di una parte della somma di denaro accantonata dal datore di lavoro è riconosciuta solo ai lavoratori subordinati del settore privato. Ciò vuol dire che i dipendenti pubblici non possono accedere all’anticipo del Tfs.
E addirittura, nel loro caso, è necessario attendere gli ordinari tempi della liquidazione, al termine del rapporto di lavoro, che possono arrivare anche ad otto anni dopo il pensionamento.
Il trattamento di fine servizio è riconosciuto a tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato, entro dal 31 dicembre 2000. Tuttavia, per poter accedere a tale trattamento è necessario che il lavoratore non abbia optato per il Fondo pensione complementare di categoria Espero per scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri.
Per i lavoratori assunti in data successiva al 31 dicembre 2000, trova applicazione l’istituto del trattamento di fine rapporto.
Ad ogni modo, quando si parla di trattamento di fine servizio è opportuno specificare che si fa riferimento a diverse prestazioni, a seconda dell’Amministrazione presso la quale il lavoratore ha prestato servizio.
Dunque, dentro il generico termine di “trattamento di fine servizio” rientrano tre prestazioni:
Il trattamento di fine servizio è corrisposto d’ufficio al lavoratore, che termina la propria attività lavorativa.
Generalmente, il trattamento viene corrisposto in base alle seguenti regole:
In base alle ragioni che determinano la cessazione del rapporto di lavoro è possibile prevedere i termini del pagamento della liquidazione.
In particolare:
Il lavoratore dipendente pubblico che aderisce al fondo pensione di categoria o territoriale accantona al fondo un importo pari a 4,91% della retribuzione utile.
Gli accantonamenti sono sottoposti a rivalutazione annuale del 75% del tasso dell’inflazione, a cui si va ad aggiungere un ulteriore 1,5%.
Vi è poi un 2% dell’accantonamento al TFR, che è destinato alla previdenza complementare. Il lavoratore che decide di aderire al fondo di categoria o territoriale avrà la possibilità di beneficiare di un contributo fornito dal datore di lavoro, dell’1%, e anche di un contributo aggiuntivo dello Stato, del 1,50%.
A partire dal 1 febbraio 2023, i dipendenti pubblici che hanno contribuito alla “Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali” hanno la possibilità di rivolgersi all’Istituto previdenziale, per incassare immediatamente il trattamento di fine rapporto o di fine servizio maturato.
A comunicare quest’opportunità è proprio l’INPS nel messaggio n. 430 del 2023. Coloro che decideranno di aderire alla misura dovranno versare all’Istituto previdenziale un interesse annuo dell’1% e uno 0,50% una tantum per le spese.
Possono accedere a quest’opportunità, incassando entro sei mesi il TFR o il TFS, le seguenti categorie di lavoratori:
Aderendo al Fondo credito, i lavoratori avranno la possibilità di anticipare l’erogazione della liquidazione rispetto agli ordinari tempi di pagamento.
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