Chiusura del conto corrente, la banca lo può fare: senza preavviso

Le banche possono procedere alla chiusura unilaterale del conto corrente? La risposta alla delicata tematica da parte del sottosegretario del ministero dell’economia e delle finanze

Cosa devono assolutamente sapere i correntisti che hanno deciso di affidare i propri risparmi in banca. Diversi i fattori che le stesse banche devono tenere in considerazione.

Chiusura unilaterale del conto corrente
Fonte Adobe Stock

La chiusura del conto corrente è una misura già di per sé drastica se adottata di comune accordo tra il cliente e la banca. La questione si aggrava ulteriormente qualora l’istituto bancario disponga la chiusura unilaterale del c/c.

Naturalmente per farlo devono verificarsi alcune condizioni non piuttosto estreme per il cliente. Andiamo quindi a vedere quando ciò è possibile e qual è la spiegazione che ha dato a riguardo Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario del ministero dell’economia e delle finanze.

Chiusura unilaterale del conto corrente: quando può avvenire e per quali motivazioni

Ad esempio può essere disposta la chiusura unilaterale da parte della banca quando il conto corrente è oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza o da parte della magistratura su reati finanziari.

Lo ha specificato anche il sottosegretario del ministero dell’economia e delle finanze durante un’interrogazione parlamentare in Commissione finanze del Senato da parte del senatore Armando Siri. L’oggetto di discussione era proprio la chiusura dei conti correnti sottoposti ad indagini oltre che sulle limitazioni ai versamenti in contanti sul proprio conto corrente bancario.

L’articolo 1845 del c.c parla chiaro a riguardo. Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto se non per giusta causa. In quel caso deve essere concesso un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. 

A ciò bisogna aggiungere le disposizioni del dlgs numero 206/2005 (c.d Codice del consumo) che all’articolo 33, co. 3, lett. a prevede che se il contratto ha come oggetto prestazioni di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può avvalersi della facoltà di recesso per giusta causa, dando immediata comunicazione al consumatore.

Quindi per citare un esempio qualora la banca viene a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali a carico del cliente a cui è associato un livello di rischio troppo elevato può decidere di interrompere il rapporto con il correntista.

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