Benzina e diesel, arriva una nuova proroga sui prezzi: le riduzioni stabilite dal governo

In questo articolo vedremo le ultime novità relative al taglio delle accise e alla recente proroga subita per il prezzo della benzina.

Il termine ultimo per la scadenza del taglio delle accise sui carburanti è stato rimandato a fine mese, dal precedente 2 agosto si passa al 21 agosto.

benzina
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In questo modo fino al prossimo 21 agosto sarà applicato il taglio di 30,5 centesimi al litro sul prezzo di benzina e gasolio mentre il prezzo del GPL di 10,5 centesimi.

Proroga sul taglio delle accise, le novità

La crisi economica imperversa e il potere d’acquisto delle famiglie italiane sta ricevendo tagli ogni giorno. Il prezzo del carburante in salita verticale ha destato le preoccupazioni di tutto il Governo, il quale ha stabilito che fino al prossimo 21 agosto il taglio delle accise sarà pari a 30,5 centesimi per benzina e gasolio e a 10,5 centesimi per il GPL.

Le riduzioni stabilite con l’attuale taglio delle accise si compongono in questo modo:

  • 25 centesimi in meno al litro per benzina e gasolio;
  • 8,5 centesimi in meno al litro per il GPL.

Questi sconti sono calcolati senza conteggiare l’IVA. Sommando pure quest’ultima lo sconto totale è pari a 30,5 centesimi per benzina e gasolio e a 10,5 centesimi per il GPL.

Purtroppo il taglio delle accise non sarà un “regalo” del Governo. Per poter rientrare delle entrate mancanti lato carburante, il nostro esecutivo si rifarà sul gettito fiscale. Secondo quanto scritto nell’articolo 1, comma 290 della Legge Finanziaria 2008, infatti:

“Ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.”

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