Bonus donne 2022, l’Inps chiarisce importo e incentivi: la cifra massima che si può richiedere

L’INPS ha comunicato lo scorso 26 gennaio alcune novità relative alle agevolazioni per le aziende nell’ambito dell’occupazione femminile e non solo.

Con il messaggio n. 403 dello scorso 26 gennaio, l’INPS ha delimitato gli incentivi e i bonus che le aziende andrebbero a ricevere per quanto riguarda l’occupazione giovanile, l’occupazione femminile e la cosiddetta Decontribuzione Sud.

Lavoro offerte fonte pixabay
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In questo articolo ci focalizzeremo di più sul funzionamento del bonus donne 2022, quali sono gli sgravi fiscali per le aziende e perché è conveniente assumere donne in questo biennio in particolare.

Bonus donne 2022: bonus, sgravi fiscali e agevolazioni

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto l’idea del bonus donne che, nella pratica, presuppone agevolazioni fiscali per tutte le aziende che intendono assumere donne nei due anni 2021/2022. Le aziende che ne faranno richiesta potranno ricevere un esonero contributivo del 100% sui contributi versati e un massimo di 6.000 euro l’anno.

Questo tipo di agevolazione è stata introdotta dall’INPS, la quale si riserva di aiutare le donne in difficoltà che rientrano in una di queste categorie:

  • Over 50 disoccupate da più di 12 mesi;
  • Residenti in Regioni alle quali sono riservati i finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione europea, che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, a prescindere dall’età;
  • Lavoratrici impiegate in attività lavorative in ambienti nei quali vi è una grande disparità occupazionale di genere, che non lavorino regolarmente da almeno 6 mesi, senza requisito anagrafico;
  • Donne di qualsiasi età e residenti in Italia, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Tutti i datori di lavoro privati, quindi, potranno richiedere questo tipo di sgravo fiscale e l’unico requisito da dover soddisfare rientra nell’incremento occupazionale netto, e cioè:

  • Enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
  • Enti trasformati in società di capitali;
  • Ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • Aziende speciali costituite anche in consorzio;
  • Consorzi di bonifica;
  • Consorzi industriali;
  • Enti morali;
  • Enti ecclesiastici.

Esistono alcuni enti invece, anche pubblici, che non potranno ottenere l’agevolazione fiscale riservata alle donne in difficoltà in cerca di un impiego, e sono:

  • Amministrazioni dello Stato;
  • Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane, Enti di area vasta, Unioni dei comuni, Comunità montane, Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • Università;
  • istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano pubblici non economici;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN).
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