Caro bollette, altolà dell’Antitrust: le modifiche ai contratti non tornano

Quattro società all’indice dell’Antitrust. Non avrebbero infatti considerato i limiti del decreto Aiuti-bis sulle modifiche unilaterali dei contratti.

 

Quello del caro bollette non è un tema empirico. Esistono numerose variabili in grado di incidere ma, al contempo, anche alcune regole da tenere in debito conto.

Bollette Antitrust
Foto: Canva

L’aumento dei prezzi, in sostanza, non può essere giustificato unicamente dall’andamento dei mercati. O meglio, può esserlo ma a patto che le società di gestione delle utenze domestiche non prendano iniziative in direzione di modifiche unilaterali dei contratti che vìolino le garanzie a tutela dei consumatori. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha messo sotto i riflettori l’operato di quattro società, in procinto di ricevere provvedimenti cautelari al termine di un’istruttoria avviata il 19 ottobre scorso. Nello specifico, due compagnie gestenti, Iberdrola ed E.ON, saranno chiamate a ripristinare le precedenti condizioni contrattuali, mentre Iren e Dolomiti dovranno sospendere con effetto immediato le proprie comunicazioni di modifica economica della propria offerta, ritenute illegittime.

Un provvedimento che si inserisce nell’ambito del decreto Aiuti bis. O, più specificamente, in riferimento all’articolo 3, relativo alla sospensione delle modifiche del prezzo di fornitura sia dell’energia elettrica che del gas naturale. La norma, introdotta con il Dl, ha validità fino al 30 aprile 2023. Fino a quel momento, le società dovranno prestare attenzione massima alle loro mosse in ambito di contrattualizzazione. Una volta stipulato un accordo, infatti, dovranno garantire la permanenza della sua efficacia e astenersi da comunicazioni che possano indurre a pensare il contrario. E non solo per il momento storico.

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L’unica deroga al divieto, riguarda le modifiche contrattuali perfezionate prima che il decreto Aiuti bis entrasse in vigore. Per tutto il resto, la data del 30 aprile resta invalicabile. Per questo l’Antitrust ha tenuto a ricordare che “nessuna delle imprese” ha posto adeguata giustificazione della propria condotta. Inoltre, nonostante la clausola imposta dal decreto, non avrebbero corretto il tiro né modificato le proprie comunicazioni, generando quindi preoccupazioni nei consumatori. Due delle società, in particolare, avrebbero comunicato ai propri clienti una “eccessiva onerosità sopravvenuta”, di fatto condizionando la scelta di stipulare un nuovo accordo contrattuale. Il tutto a condizioni economiche peggiori delle precedenti, con l’unica alternativa valida di cambiare del tutto fornitura. Il dettaglio del perfezionamento è stato invece decisivo per un’altra delle società citate.

Quest’ultima (Dolomiti), infatti, aveva ritenuto validi i termini, ignorando però che la norma di riferimento consente un’eccezione per il perfezionamento delle modifiche, applicate quindi della data del 10 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto. Per far sì che fossero valide, sarebbe stata necessaria l’applicazione delle modifiche stesse in data antecedente. Il che ha reso di fatto insufficiente la mera comunicazione. L’ultima delle società, Iren, avrebbe invece comunicato alla clientela la scadenze delle offerte a prezzo fisso. Comunicazione ritenuta indebita dall’Antitrust, anche in virtù di condizioni peggiorative di fornitura. Inoltre, la nuova informativa avrebbe sostituito le precedenti, in violazione però delle normative specificate nel decreto Aiuti-bis. Da qui la decisione dell’authority di intervenire a tutela dei consumatori. La data del 30 aprile resta inderogabile.

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