Pensione di reversibilità, attenzione quando si compila il 730: tutti i dettagli

La pensione di reversibilità nel 730 è ormai una pratica consolidata per i contribuenti. Costituisce un reddito imponibile ai fini Irpef

Tuttavia ci sono dei casi eccezionali. Andiamo a vedere il tutto nello specifico ciò che riguarda la tassazione in queste circostanze.

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La pensione di reversibilità è da sempre un argomento spinoso per quanto concerne la tassazione. Uno degli interrogativi principali in tal senso è quello riguardante la presentazione del 730.

In pratica diversi utenti si chiedono se a fronte di tale beneficio si debba compilare e presentare il modello utile per la dichiarazione dei redditi. Andiamo a vedere cosa dicono le normative vigenti in questi casi particolari.

Pensione di reversibilità nel 730: tutti i dettagli riguardanti la tassazione

Le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati costituiscono redditi da lavoro dipendente. La legge che disciplina questa materia è l’articolo 49 del DPR 917/86 TIUR, secondo cui la pensione di reversibilità costituisce reddito imponibile ai fini Irpef.

La legge di bilancio 2022 ha eliminato uno scaglione di reddito e ha modificato le aliquote di tassazione Irpef. Nel dettaglio, ecco i nuovi scaglioni e le nuove aliquote da tenere in considerazione:

  • 23% – fino a 15.000 euro,
  • 25% – oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro,
  • 35% – oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro,
  • 43% – oltre 50.000 euro. 

La stessa legge di bilancio ha modificato anche la c.d no tax area pensionati. Per i redditi da pensione fino a 8.500 euro non è dovuta Irpef. Ciò è dovuto all’effetto dell’aumento della detrazione per tipologia di reddito da pensione da 1880 a 1995. Infatti la quota di 1995 euro non è altro che l’Irpef che si dovrebbe pagare in linea teorica per i redditi fino a 8.500 euro. 

Per i redditi riferiti all’anno 2021 da indicare nel 730 del 2022 o nel modello Redditi 2022, si devono utilizzare le vecchie aliquote nonché la vecchia no tax area di 8.000 euro. Nello specifico, ecco le aliquote alle quali rifarsi:

  • 23% – fino a 15.000 euro,
  • 27% – oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro,
  • 38% – oltre i 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 
  • 41% – oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro. 

Dunque in base a tutto ciò è corretto affermare che i redditi legati alla pensione di reversibilità devono essere indicati nel modello 730. Chi percepisce anche un reddito da lavoro dipendente dovrà indicare sia uno che l’altro. L’aliquota verrà applicata sulla base dell’ammontare complessivo dei due redditi. Se invece si percepisce solo la pensione di reversibilità sarà sufficiente la certificazione unica dell’ente pensionistico.

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