Invalidità al 46%? Tutte le agevolazioni a cui si ha diritto

Il riconoscimento dell’invalidità prevede l’assegnazione di una percentuale. A quali agevolazioni si ha diritto con invalidità 46%?

L’invalidità è una condizione riconosciuta in base alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa di un soggetto. In sostanza, le persone a cui è riconosciuta l’invalidità civile devono avere una riduzione della loro capacità di svolgere attività lavorative pari ad almeno il 33%.

Invalidità al 46%?
Eco di Milano

La percentuale massima di invalidità civile è del 100%. In base all’aliquota che è riconosciuta al soggetto, la legge prevede una serie di tutele e agevolazioni.

Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile è necessario sottoposti ad una visita medica, eseguita da una commissione dell’Asl di residenza. Successivamente, l’ASL rilascia il verbale della visita in cui indica la percentuale riconosciuta e il tipo di tutela di cui è possibile beneficiare.

Quali agevolazioni spettano per chi ha un’invalidità al 46%?

Invalidità al 46%: come avviene il riconoscimento

Affinché ad un soggetto venga riconosciuta una determinata percentuale di invalidità civile è necessario che questo si sottoponga ad una visita medico-legale. Per questo motivo occorre che il soggetto interessato si faccia rilasciare un certificato dal proprio medico curante, con il rispettivo codice univoco.

Così facendo, l’interessato affetto da invalidità ha la possibilità di inoltrare il certificato all’Istituto previdenziale in modalità telematica. Ciò vuol dire che, l’invalido deve eseguire la procedura accedendo all’Area riservata del portale dell’INPS, tramite le proprie credenziali digitali.

Il codice univoco rilasciato dal medico curante ha una validità di 90 giorni. Dunque, questo è il lasso di tempo che il soggetto invalido ha a disposizione per eseguire la procedura telematica.

Dopo aver inviato la domanda, l’INPS provvederà a fissare un appuntamento per la visita di accertamento dell’invalidità. Generalmente, l’appuntamento è fissato entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta.

La convocazione a visita ha tempistiche diverse in base all’ASL di residenza, che si occupa della procedura. In ogni caso, al momento della visita la commissione medica valuterà la condizione di invalidità del soggetto richiedente. Successivamente, sarà prodotto un verbale d’invalidità, in cui l’interessato potrà conoscere la percentuale che gli è stata riconosciuta.

Qualora l’intero iter burocratico dovesse sembrare troppo complesso, è possibile rivolgersi ad un patronato abilitato che invierà la domanda all’INPS a nome del richiedente.

Percentuale di invalidità al 46%: cosa mi spetta?

In base alla percentuale d’invalidità civile riconosciuta dalla Commissione medica dell’ASL, il soggetto ha la possibilità di accedere ad una serie di tutele e agevolazioni.

Come abbiamo visto, l’invalidità civile rappresenta una riduzione della capacità lavorativa la cui percentuale può andare da un minimo di il 33% ad un massimo del 100%.

Dunque, coloro a cui è riconosciuta una condizione di invalidità inferiore al 33% non hanno diritto ad alcun beneficio.

Ad ogni modo, per rispondere alla nostra domanda iniziale, i soggetti a cui è riconosciuta una percentuale di invalidità pari ad almeno il 46% beneficiano della possibilità di iscriversi alla lista per il collocamento obbligatorio dalla quale i datori di lavoro, sia pubblici che privati, attingono risorse. Nello specifico, l’ordinamento giuridico italiano prevede che le aziende con più di 15 dipendenti abbiano un obbligo di assunzione di dipendenti invalidi, che corrisponde ad una specifica quota.

Oltre a quest’opportunità, gli invalidi che hanno una percentuale compresa tra il 34% e il 46% hanno diritto alla fornitura gratuita di protesi e di ausili, per favorire la loro integrazione sociale e lavorativa.

Il diritto alle protesi e agli ausili gratuiti deve essere indicato nel verbale, nel campo “diagnosi”.

Cosa sono le categorie protette?

C’è stato un tempo in cui la disabilità ha rappresentato un enorme impedimento all’integrazione sociale e lavorativa, dei soggetti più fragili. L’ordinamento giuridico italiano ha deciso di intervenire con lo scopo di abbattere tali barriere. Per questo motivo ha deciso, con l’articolo 1 della legge numero 68/1999, quali sono i requisiti di cui deve essere in possesso del lavoratore per poter appartenere alle categorie protette.

Ci stiamo riferendo a quella tipologia di persone che sono affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, pur essendo ancora in età da lavoro. Anche i portatori di handicap intellettivo che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, rientrano nelle categorie protette.

Lo stesso discorso vale anche per:

  • Invalidi con percentuale superiore al 33% accertati dall’INAIL;
  • Non vedenti;
  • Sordomuti;
  • Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra o invalidi per servizio.

Invalidità al 46%: le quote riserva

La legge 68/1999 ha previsto delle quote di riserva in favore di soggetti che, pur non presentando minoranze fisiche e o psichiche, si trovano in una situazione di svantaggio sociale.

Le suddette categorie di soggetti che aspirano ad un’occupazione, che sia conforme alle proprie abilità lavorative, hanno la possibilità di iscriversi alle liste del collocamento mirato.

Si tratta di elenchi provinciali presenti nei Centri per l’impiego. L’iscrizione è possibile solo se si è muniti di un certificato che attesta l’esistenza della condizione di invalidità, che dà accesso alle categorie protette. Per potersi iscrivere al Centro per l’impiego è necessario avere almeno 15 anni, non essere vicini all’età pensionabile e non essere occupati al lavoro. Queste regole valgono per tutti: invalidi e non.

In base a quanto stabilito dalla legge, le aziende con più di 15 dipendenti devono rispettare la cosiddetta quota di riserva. Ci stiamo riferendo ad una quota numerica di soggetti che appartengono alle categorie protette, che possono essere selezionate accedendo alle liste di collocamento mirato o in altro modo.

La legge ha stabilito che:

  • Le aziende con più di 50 dipendenti devono rispettare una quota di riserva del 7% dei lavoratori occupati;
  • Le attività aziendali che occupano da 36 a 50 dipendenti devono rispettare una quota di riserva che corrisponde a due lavoratori disabili;
  • Le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un lavoratore disabile.
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