Gli invalidi titolari di Legge 104 con accompagnamento devono provvedere ad inviare questa comunicazione all’Inps. In caso contrario rischiano di perdere l’indennità. Ecco di cosa si tratta.
Attenzione! Vi è una comunicazione che i beneficiari dell’indennità di accompagnamento devono inviare almeno una volta all’anno all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Impegni di famiglia, lavoro, tempo libero e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero molte le cose da fare e che puntualmente richiedono il nostro massimo impegno. Allo stesso tempo sono tante le spese da sostenere e che hanno un peso non indifferente sulle nostre tasche. Proprio in tale ambito, pertanto, è bene restare sempre aggiornati sulle varie agevolazioni a cui si ha diritto.
A tal proposito, ad esempio, abbiamo già avuto modo di vedere assieme come i titolari di Legge 104 hanno diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto. Sempre in tale ambito, inoltre, si ricorda che vi è una comunicazione che i titolari di Legge 104 con accompagnamento devono provvedere ad inviare almeno una volta all’anno all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ma di quale si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.
Come già detto, vi è una comunicazione che i titolari di Legge 104 con accompagnamento devono provvedere ad inviare almeno una volta all’anno all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ma di quale si tratta? Ebbene, si tratta del modello ICRIC. In genere è lo stesso istituto di previdenza ad inviare una lettera a casa con tanto di modello e codici da utilizzare per poter portare a termine la procedura.
In alternativa è sufficiente accedere all’area privata sul sito dell’Inps tramite le credenziali Spid, Cie o Cns, per recuperare tale comunicazione. Acronimo di Invalidità Civile Ricovero, grazie al modello ICRIC il soggetto interessato informa l’Inps di eventuali ricoveri avuti nel periodo coperto dall’indennità di accompagnamento. Entrando nei dettagli, stando a quanto sottolineato nel messaggio INPS numero 18291 del 26 settembre 2011:
“Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che hanno esercitato la potestà concessoria prima dell’attribuzione di detta funzione all’Istituto”.
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