L’emergenza ha messo nelle condizioni il Governo, con i suoi Aiuti di Stato, di bypassare, se così possiamo dire, determinati rigidi controlli
Ora cambia tutto rispetto alle migliaia di richieste pervenute da parte di imprese che hanno dichiarato palese difficoltà.
Oggi, a distanza di due anni, quelle stesse imprese, devono, gioco forza, rendere conto, all’Agenzia delle Entrate, “su quanto e come” hanno ricevuto.
Insomma, tutto torna, il cerchio inesorabilmente si chiude e siamo certi che potrebbero venire alla luce decine e decine di “eccessi”. Chi ha ricevuto oltre il dovuto, gioco forza, deve restituire.
La scadenza, fissata inizialmente al 30 giugno, e poi prorogata al 30 novembre, ha scatenato un mare di polemiche.
La politica, in particolare, si è scontrata sulle modalità: per alcuni “il restringimento” delle maglie è sacrosanto, per permettere allo Stato, attraverso l’Agenzia delle Entrate, di recuperare l’eventuale eccesso. Un’altra parte delle forze di Governo e anche dell’opposizione, invece, ha puntato i piedi sulle modalità ritenute oltre i limiti.
I fatti parlano chiaro e sono stati stabiliti lo scorso 27 aprile.
A fronte del ricevimento delle misure di sostegno, coloro che hanno beneficiato degli aiuti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi scoperti” della Disciplina temporanea degli aiuti di Stato, dovranno presentare una autodichiarazione per la verifica del rispetto dei limiti.
L’autodichiarazione doveva essere presentata, inizialmente, entro e non oltre il 30 giugno 2022, da coloro che hanno ricevuto l’aiuto Covid-19 come previsto dall’articolo 1 DL 41/2021.
Successivamente è scattata la proroga al 30 novembre 2022.
Possono essere esonerati dalla presentazione coloro che hanno già presentato una dichiarazione sostitutiva (es. domanda di contributo perequativo), purché successivamente non siano pervenuti ulteriori aiuti.
In ogni caso, la dichiarazione deve essere presentata quando il beneficiario:
Ai fini della compilazione occorre tener conto che i massimali si riferiscono a tutti gli aiuti ricevuti secondo la definizione di impresa “singola”.
Per impresa “unica” si intendono tutte le imprese, tra le quali sussiste almeno uno dei seguenti rapporti:
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