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Superbonus, cosa fare se la banca rifiuta la cessione del credito

Published by
Roberto Caccamo

Con le ultime novità in materia di Superbonus, sono stati tanti i cittadini a chiedere cosa fare se la banca rifiuta il credito originario.

Nonostante i lavori possano essere già iniziati, alcune banche si sono trovate a rifiutare la cessione del credito inizialmente proposta dal cittadino.

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A causa del cambiamento in corsa delle regole per il Superbonus, le varie modifiche e revisioni all’incentivo non hanno portato altro che enorme confusione.

Superbonus, e se la banca rifiuta il credito originario?

Alcune banche hanno rifiutato la cessione del credito del cittadino riguardo il Superbonus lasciando così la persona in una sorta di limbo. Da una parte i lavori sono stati già iniziati ma dall’altra troviamo un istituto bancario che rifiuta di fatto una proposta di compenso. Cosa fare quindi se ci si ritrova in una situazione simile?

A questo enorme quesito ha provato a rispondere l’Agenzia delle Entrate che con la risposta all’interpello n. 358/2022, si è espressa in merito all’utilizzo parziale in compensazione del credito d’imposta da Superbonus e la ricostituzione del valore originario dello stesso.

In questo modo applicando l’articolo 121 del decreto Rilancio il contribuente si ritrova ad avere diritto ad un credito d’imposta derivante dal Superbonus e, tramite il codice tributo 6921, si ritrova ad averne utilizzato una parte nel corso del 2022. La domanda è quindi, se l’istituto bancario si rifiuta di acquisire crediti già utilizzati parzialmente in compensazione, come si può ricostituire il credito originario?

L’Agenzia delle Entrate ha citato in risposta l’articolo 121 del decreto Rilancio, il quale attribuisce al fornitore un credito d’imposta corrispondente allo sconto applicato in fattura al committente. Nel comma 3 si legge inoltre che “i crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione” e “sulla base delle rate residue di detrazione non fruite”. In questo modo “il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione”, mentre “la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”.

Quindi la possibilità di ripristinare l’ammontare del credito già fruito tramite riversamento all’Erario non è fattibile e quindi, in pratica, non sono accettati ripensamenti di sorta. L’unica possibilità di richiedere un ripristino del credito è nel caso che quest’ultimo non sua stato fruito in modo corretto.

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Roberto Caccamo

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